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Descrizione

Depositi merci o alimenti

Un deposito merci è un grande edificio dove le merci, a seconda del tipo, sono memorizzate, custodite, conservate, catalogate, spedite o ricevute.

In passato i magazzini erano brulicanti di operai; oggi invece possono essere totalmente automatizzati a seconda del livello di avanguardia dell'azienda. A volte un impianto di produzione è dotato di un magazzino dove sono conservati i manufatti pronti per essere spediti. Solitamente, però, i depositi moderni conservano una miriade di prodotti diversi, non solo quelli di un singolo venditore o produttore.

Gli scopi principali di un magazzino sono la ricezione e l'ingresso di nuovi prodotti e la spedizione dei prodotti già immagazzinati.    

I depositi più grandi tendono ad avere pavimenti in cemento e ripiani alti in metallo dove i prodotti sono venduti sfusi. In questo modo possono immagazzinare più merce ed è possibile proporre ai consumatori prezzi molto più bassi.

Approfondimenti

L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 2, com. 3 e com. 4).

Se l'attività ricade nelle casistiche previste dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272, com. 2 occorre ottenere l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera. L'autorizzazione può essere sostituita dall'autorizzazione unica ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).

Se l'attività ricade invece nelle casistiche previste dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 269 occorre ottenere l'autorizzazione unica ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).

Se l'attività ricade invece nelle casistiche previste dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272, com. 1 (emissioni scarsamente rilevanti) occorre comunicarlo.

Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione (segnalazione certificata di inizio attività, certificato di prevenzione incendi, ecc.).

Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare il dizionario pubblicato dai Vigili del Fuoco.

Se l'attività prevede scarichi idrici di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 occorre ottenere l'autorizzazione unica ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).

Se l'attività prevede invece lo scarico di:

  • acque reflue assimilate alle domestiche, occorre possedere apposita attestazione
  • acque reflue domestiche (servizi igienici), l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).

Per le attività elencate nel Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 215 e art. 216 occorre presentare una comunicazione. La comunicazione può essere sostituita dall'autorizzazione unica ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).

Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi (Regio Decreto 27/07/34, n. 1265, art. 216):

  • la I classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e lontane dalle abitazioni
  • la II classe comprende quelle che esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato.

Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), oltre che al tipo di attività industriali.

Entro 15 giorni prima dell’inizio dell’attività, il richiedente deve comunicare se l’attività rientra nell’elenco delle industrie insalubri e relazionare sulle cautele adottate al fine di tutelare la salute pubblica. 

Requisiti

Per svolgere l’attività occorre soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia.

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

I depositi ad uso alimentare devono possedere specifici requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti alimentari stoccati, prodotti e venduti e dal Regolamento comunitario 29/04/2004, n. 853/2004 sull'igiene dei prodotti di origine animale. Questi depositi inoltre devono possedere caratteristiche di costruzione, impianti e attrezzature che garantiscano una buona conservazione delle sostanze alimentari e non, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/03/1980, n. 327, art 28 e 30.

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