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Strutture ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, aree di sosta)

Descrizione

Strutture ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, aree di sosta)

Gli esercizi a gestione unitaria aperti al pubblico sono aziende ricettive all'aria aperta. In aree recintate e attrezzate forniscono alloggio in propri allestimenti oppure mettono a disposizione spazi per ospitare clienti con mezzi di pernottamento autonomi e mobili.

Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali e ai servizi che offrono, si distinguono in:

  • campeggi
  • villaggi turistici.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito della Regione Abruzzo.

Approfondimenti

I campeggi sono le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento (Legge Regionale 23/10/2003, n. 16).

I villaggi turistici sono le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti, costituite da unità abitative fisse singole o raggruppate, diffuse o concentrate, ubicate al massimo su due piani, quali appartamenti, bungalow, villette ed edifici destinati ad attività ricreative e di ristoro, dotate di tutti i servizi (Legge Regionale 23/10/2003, n. 16).

I Marina Resort sono le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto, proprie o con titolo di possesso, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture devono possedere i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne fissa modalità e periodi di apertura, di esercizio e la relativa classificazione (Legge Regionale 23/10/2003, n. 16).

Se i posti letto sono superiori a 25 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151Decreto ministeriale 14/07/2015 e Decreto ministeriale 03/08/2015, così come modificato dal Decreto ministeriale 09/08/2016).

Se si somministrano alimenti e bevande limitatamente ai clienti dell'attività occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altra attività.

Se si somministrano alimenti e bevande al pubblico, occorre presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per somministrazione di alimenti e bevande in aree soggette o non soggette a programmazione territoriale.

In ogni caso per esercitare l'attività è necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Se le strutture ricettive vendono o cedono alla clientela oggetti, alimenti e bevande devono presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.

I titolari o gestori delle strutture allegano alla SCIA la dichiarazione riguardante i prezzi dei servizi che intendono praticare.

I prezzi dei servizi non possono superare i prezzi massimi comunicati.

Entro il 1° ottobre di ogni anno, i soggetti che dal 10 dicembre intendono variare i prezzi comunicano la variazione alla Regione.

Entro il 1° marzo di ogni anno gli operatori hanno facoltà di comunicare i prezzi che intendono praticare dal 1° giugno dello stesso anno.

Gli esercenti delle strutture ricettive hanno l'obbligo della comunicazione giornaliera alla Questura dell'arrivo delle persone alloggiate (Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 109 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e Decreto ministeriale 07/01/2013).

Requisiti

Per svolgere l'attività è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

Gli immobili dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per esercitare l'attività deve essere assicurato un adeguato rapporto tra servizi igienici e numero di utenti. Sono escluse le installazioni igienico-sanitarie riservate. Devono inoltre essere realizzati tutti gli adeguamenti strutturali previsti da leggi e regolamenti vigenti per consentire agli anziani e alle persone con limitate capacità motorie la fruizione dei servizi offerti.

Le strutture ricettive all'aria aperta devono possedere infine le caratteristiche funzionali elencate dalla Legge Regionale 23/10/2003, n. 16.

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