Descrizione
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Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese che esercitano, anche on line, le attività di:
- produzione
- organizzazione
- intermediazione
- prenotazione
- vendita di biglietti di viaggi e soggiorni.
Approfondimenti
La denominazione di un'agenzia di viaggio e turismo non deve essere uguale o simile alla denominazione di un'altra agenzia operante sul territorio nazionale e non è consentito, inoltre, adottare denominazioni di Comuni, di Province o di Regioni italiane.
Sul portale www.infotrav.it sono elencate tutte le denominazioni assunte dalle agenzia di viaggio già attive.
Prima di avviare l'attività o cambiare denominazione occorre presentare una richiesta al SUAP, che procederà con la prenotazione su portale www.infotrav.it.
La denominazione richiesta non potrà essere utilizzata se, entro 90 giorni dalla data di prenotazione, non sia stata presentata apposita segnalazione certificata di inizio attività per l'avvio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo o per la variazione della denominazione dell'attività esistente.
L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare è soggetta a comunicazione al SUAP dove sono collocati i locali in cui viene svolta l'attività.
Le agenzie di viaggio e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere, congressi, convegni ed altre manifestazioni temporanee, nell'area di svolgimento dell'evento, limitatamente alla durata della manifestazione, previa comunicazione al SUAP competente per territorio (Legge regionale 30/08/2017, n. 44, art. 8, com.1).
Le agenzie di viaggio e turismo devono inviare entro il 31 dicembre di ogni anno al SUAP competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa per le attività da svolgere nell'anno successivo, come previsto dalla Legge regionale 30/08/2017, n. 44, art. 10.
L'agenzia di viaggio che esercita vendita diretta al pubblico deve comunicare alla Provincia ed esporre al pubblico il proprio orario di apertura quotidiano, liberamente determinato, con l’indicazione dei giorni della settimana in cui essa resterà chiusa. In caso di variazione è necessaria una nuova comunicazione (Legge regionale 12/01/1998, n. 1, art. 14).